Ufficio Servizi Demografici

Comune di Ospedaletto d'Alpinolo (AV) Piazza Municipio, 1 - 83014
Comprende i seguenti servizi:
Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Protocollo - SUAP - Gestione sito web - App comunale
Dal 1° gennaio 2012 sono in vigore le modifiche, introdotte dall’art.15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, relative alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
Con la nuova normativa non saranno più rilasciati certificati ed atti in ordine a stati, qualità personali e fatti nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e dei gestori privati di pubblici servizi.
I certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o da atti di notorietà ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
Nuove regole per il rilascio dei certificati a partire dal 1° gennaio 2012.
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). 
I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione saranno utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e dovranno riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ”. 
Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. 
Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento. 
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private (banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai) (art. 2, D.P.R. 445). 
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma. 
 
Ufficiale di Anagrafe Stato Civile ed Elettorale
Geom. Walter Candela togliere Santaniello Antonio
 
 
 
 
 
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